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Modalità costituzione in mora

Come pagare la tua bollettaCome fare per… › Modalità costituzione in mora

Costituzione in mora

Le bollette devono essere pagate entro la data di scadenza. Eventuali pagamenti effettuati successivamente comporteranno l'addebito degli interessi moratori ai sensi della delibera dell'Autorità n. 200/1999 che prevede l'applicazione di una penale pari al tasso Ufficiale di Riferimento (determinato dalla BCE) aumentato di 3,5 punti.

Eventuali reclami, richieste di chiarimenti devono essere formulati entro la data scadenza.

Trascorsi 30 giorni dalla data scadenza è facoltà di ACSM Trading di procedere alla costituzione in mora.

Tempistiche e modalità di costituzione in mora

Il termine di pagamento di quanto dovuto è di 15 giorni solari dall'avvenuto invio tramite raccomandata oppure di 10 giorni dal ricevimento della ricevuta di consegna avvenuta tramite posta elettronica certificata della costituzione in mora.

Le modalità di comunicazione degli estremi del pagamento sono i seguenti:

  • Fax al numero 0439.763413
  • E-mail all’indirizzo commerciale@acsmtrading.com
  • Presso gli sportelli di Primiero San Martino di Castrozza o Predazzo.

Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla data sopra indicata e in assenza del pagamento di quanto dovuto, ACSM Trading inoltrerà formale richiesta al distributore locale affinché venga eseguita la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente.

Nel caso di Cliente alimentato in bassa tensione e contatore telegestito verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello part al 15% della potenza disponibile; decorsi 10 giorni dalla riduzione di potenza, qualora lo stato di morosità non sia stato estinto, verrà effettuata la sospensione totale della fornitura.

ACSM Trading addebiterà al Cliente i costi di sospensione e riattivazione previsti dall'Autorità anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato dopo la sospensione della fornitura.

Indennizzi automatici per i clienti

ACSM Trading corrisponderà al cliente un indennizzo automatico pari a € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Corrisponderà altresì un importo pari a € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

  • Non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento;
  • Non sia stato rispettato il termine massimo (3 giorni lavorativi) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio;
  • Non sia stato rispettato il termine minimo (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

In tali casi il cliente non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. L'indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l'indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione.

Per quanto riguarda i clienti titolari di bonus sociale elettrico rimandiamo alle direttive prevista dalla deliberazione 584/2015 dell’Autorità consultabile all'indirizzo https://www.arera.it/it/docs/15/584-15.htm