Agevolazioni popolazioni terremotate
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Delibere ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) 252/2017/R/com e 429/2020/R/com
Le misure disposte a favore delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (Centro Italia) e 21 agosto 2017 (isola di Ischia) prevedono agevolazioni in materia di fatturazione della fornitura di energia elettrica e gas naturale. Le misure, recepite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), consistono in:
- agevolazioni di natura tariffaria
- sospensione dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica e gas naturale
- rateizzazione automatica e senza interessi degli importi delle bollette i cui termini sono stati sospesi (solo per il sisma del Centro Italia)
In particolare, nei casi indicati dalla Delibera ARERA 252/2017/R/com e s.m.i, le agevolazioni in generale, prevedono:
- azzeramento dei corrispettivi per servizio elettrico e gas per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture, per forniture uso domestico e per uso non domestico;
- applicazione di una tariffa speciale agevolata, come previsto dalla delibera, ai consumi effettuati, sia per forniture uso domestico che uso non domestico.
La successiva Del. ARERA 587/2018/R/com, in attuazione delle norme previste dal D.L. 55/18, ha introdotto l'ulteriore azzeramento dei costi fissi di vendita per le forniture localizzate all'interno delle zone rosse, definite tali da apposite Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16.
NOVITÀ NORMATIVE
A seguito della Delibera 34/2022 di ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni dei Comuni interessati dal sisma Italia Centrale (allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16)
Se hai una fornitura localizzata in una «zona rossa» le agevolazioni si applicano automaticamente.
Per le forniture relative agli immobili inagibili le agevolazioni si applicano solo se il titolare della fornitura ha comunicato lo stato di inagibilità entro il 30 aprile 2021 all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, ed entro il 31 dicembre 2021 anche al proprio venditore.
Inoltre, l'ARERA ha disposto la proroga delle agevolazioni anche per le soluzioni abitative di emergenza - SAE/MAPRE - (Del. 503/2021/R/com).
La proroga dell'agevolazione si applica:
- automaticamente alle forniture SAE/MAPRE attive alla data del 31 dicembre 2021 ed a seguito di voltura mortis causa;
- su richiesta, con presentazione di apposita autocertificazione, nel caso di subentro/voltura a seguito di nuova assegnazione della struttura abitativa di emergenza (SAE/MAPRE).