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Canone TV ad uso privato Tutto quel che serve sapere

Come fare per… › Canone TV ad uso privato
A partire dal 2016 il Canone TV sarà compreso e pagato con la bolletta elettrica.

Facciamo chiarezza

Nel dubbio se un canone sia dovuto o meno e in situazioni da chiarire, l'associazione dei consumatori Adiconsum consiglia di pagare in toto la bolletta e chiedere poi il rimborso secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

Premesso che nessuna dichiarazione o autocertificazione va presentata ad ACSM Trading, riteniamo opportuno chiarire alcuni aspetti della nuova regolamentazione sebbene non siano ancora del tutto definiti alcuni meccanismi della normativa.

Importo del Canone

L'importo annuale del canone è pari a 90 € e viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre da 9 € ciascuna.

Quando si paga

Il canone annuale verrà diviso in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. Sulla bolletta elettrica riceverai l'addebito delle rate già scadute. In fattura, troverai una voce specifica che indica l'importo relativo alle rate del canone.

L'utenza elettrica fa presumere il possesso di una TV

Tutti gli utenti che hanno sottoscritto un contratto per la fornitura di energia elettrica saranno ritenuti possessori di un dispositivo atto o adattabile a ricevere il segnale televisivo. Opera quindi una presunzione che l'utente può superare unicamente con un'apposita dichiarazione. La presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica.

Dispositivi atti o adattabili

Il canone è dovuto esclusivamente per la detenzione di apparecchiature, che, come recita la norma in vigore, devono essere atte o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni (le trasmissioni radio-televisive). Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che specifica quali siano incluse ed escluse dalla definizione:


  • Ricevitori TV fissi
  • Ricevitori TV portatili
  • Ricevitori TV per mezzi mobili
  • Ricevitori radio fissi
  • Ricevitori radio portatili
  • Ricevitori radio per mezzi mobili
  • Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore Radio/TV (esempio cellulare DVB-H)
  • Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (es. lettore mp3 con radio FM integrata);
  • Videoregistrazione dotato di sintonizzatore TV
  • Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV
  • Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV
  • Decoder per la TV digitale terrestre
  • Ricevitore radio/TV satellitare
  • Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/tv, senza traduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV)
  • PC senza sintonizzatore
  • TV Monitor per computer
  • Casse acustiche
  • Videocitofoni

Non si paga per la radio

Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.

Non è più possibile la disdetta con il suggellamento degli apparecchi

Dal primo Gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

Si paga solo per la prima casa

Il Canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Come si presenta la domanda di esenzione

Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall'erede:

  • tramite l'applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino. E' necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento

Ultrasettantacinquenni con reddito basso

La dichiarazione sostitutiva può:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino 1 - Sportello Abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
  • essere consegnate dall'interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Diplomatici e militari stranieri

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall'interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora, a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).

Dichiarazioni sostitutive

Chi può presentare una dichiarazione sostitutiva

  1. Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello - pdf (Quadro A). Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare:
    - la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell'abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A);
    - in qualità di eredi, per dichiarare che nell'abitazione in cui l'utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A);
    - che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B);
    - comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell'anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).
  2. I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva). L'agevolazione spetta per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre.
  3. Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:
    - gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
    - i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
    - i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
    - i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Le tempistiche per la presentazione della dichiarazione sostitutiva

Potrai presentare la Dichiarazione rispettando i seguenti termini:

  • Richiesta di esonero per l'intero anno: dal 1 luglio dell'anno antecedente a quello per il quale si vuole richiedere l'esenzione al 31 gennaio dell'anno per il quale si vuole richiedere l'esenzione. Tuttavia, visto che la prima rata per il canone tv dell'anno scatta già a partire da gennaio, per evitare il primo addebito e dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro il 31 dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta)
  • Richiesta di esonero per il secondo semestre: dal 1 febbraio al 30 giugno dell'anno per il quale si vuole richiedere l'esenzione.

La Dichiarazione di non detenzione ha valore solo per l'anno di riferimento, quindi se non entri in possesso di un televisore dovrai ripresentarla ogni anno. Se non la presenti, scatterà nuovamente la presunzione di detenzione e ti sarà addebitato il canone nella bolletta elettrica.

Chi può presentare la dichiarazione

  1. Il contribuente o l'erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia delle entrate. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate;
  2. Gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal contribuente (vale a dire gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  3. Le associazioni sindacali di categoria, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  4. I centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  5. Gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

È fatto obbligo ai suddetti intermediari:

  1. di consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
  2. di conservare l'originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso;
  3. di conservare la delega del dichiarante alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

I suddetti documenti devono essere conservati per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibiti a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate
Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV
Casella Postale 22 - 10121 Torino

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell'avvenuta spedizione è conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Conseguenze per il mancato pagamento

Il mancato pagamento del Canone non comporterà l'interruzione nella fornitura di energia elettrica.

Conseguenze per la falsa dichiarazione

Chi dichiarerà falsamente di essere in possesso dei requisiti per l'esenzione (ad esempio il mancato possesso di una TV) potrà subire conseguenze anche a livello penale.

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